L’ Amministratore di Sostegno

GUIDA BREVE: AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

GUIDA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell’ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello di affiancare il soggetto la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa.

Citando proprio l’art 1 della Legge 6/2004 si può dire che si tratta di un nuovo istituto di protezione avente la funzione di “tutelare … le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire“.

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Riferimenti legislativi

Legge n. 6/2004

  • A chi è rivolta la nuova legge istitutiva dell’Amministratore di Sostegno

A tutte le persone che per effetto di una menomazione sia fisica che psichica si trovano nell’impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati) e che non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana.

  • Finalità della legge

Tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente in grado di andare incontro alle loro esigenza, anche aiutandole ad affrontare problemi concreti (come acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro).

Per questa ragione il ricorso per la nomina dell’amministrazione di sostegno deve specificare l’atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l’assistenza.

  • Chi può fare la richiesta (ricorso)

Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare, in alcuni casi anche senza avvocato, da:

  1. beneficiario (persona interessata), anche se incapace;
  2. familiari entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle,nonni, zii, prozii, nipoti, cugini;
  3. gli affini entro il 2° grado: cognati, suoceri, generi, nuore;
  4. il Pubblico Ministero;
  5. il Tutore o Curatore.
  • Chi deve fare la richiesta (ricorso)

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona, venuti a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di ammininistrazione di sostegno, sono obbligati ad proporre il ricorso al Giudice Tutelare.

  • Quando fare la richiesta (ricorso)

Per chiedere la nomina di un amministratore non è sufficiente che la persona sia incapace: occorre che vi sia pure un interesse attuale e concreto al compimento di atti per i quali è necessario l’amministratore di Sostegno e che l’interessato non potrebbe compiere da solo.

  • A chi fare opposizione al ricorso

Alla Corte d’Appello a norma dell’art. 739 cpc; contro il decreto della Corte d’Appello alla Cassazione.

  • A chi rivolgersi

Per informazioni direttamente al Tribunale di competenza o allo Sportello ADS presente presso i vari Tribunali, attraverso la posta elettronica.

  • A chi indirizzare la richiesta (ricorso)

Il ricorso deve essere presentato al Giudice Tutelare (esempio del ricorso si ritira presso il Tribunale stesso o può essere scaricato dal sito) del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero).

Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione) invece non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla residenza).

  • Durata dell’incarico

La durata dell’incarico di Amministratore di Sostegno può essere a carattere:

  1. temporaneo,
  2. indeterminato,

vedi art. 405 comma 5 n. 2 del Codice Civile.

Il decreto emesso del Giudice decide la durata dell’incarico e i poteri attribuiti all’Amministratore di Sostegno. Detto decreto viene annotato nei registri di stato civile del comune di residenza e di nascita del beneficiato a margine del suo atto di nascita. Il decreto che dispone l’Amministrazione di Sostegno e delimita i poteri dell’ADS può sempre essere modificato per esigenze che si manifestino nel corso della vita del soggetto interessato.

L’amministratore di sostegno, dopo la nomina, presta il giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza e da quel momento può iniziare a svolgere la sua funzione. L’amministrazione di sostegno può sempre essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti che la hanno necessitata o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

  • Poteri dell’amministratore e limiti del beneficiario

I poteri dell’amministratore di sostegno, vengono plasmati dal decreto di nomina (emesso dal Giudice Tutelare) nel quale vengono definiti gli atti specifici che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti in assistenza. Il giudice con la sua decisione deve proteggere la persona, i suoi bisogni e rispettare le sue richieste nei limiti della tutela della persona stessa. A seguito dell’istituzione della misura di protezione, il beneficiario conserva in ogni caso una sfera di capacità, con riguardo a due categorie di atti: – gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.) – gli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni.

  • Cosa contiene il decreto di nomina

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere:

  1. Le generalità della persona beneficiaria e dell’Amministratore di sostegno,
  2. La durata dell’incarico che può essere anche a tempo indeterminato,
  3. L’oggetto dell’incarico e degli atti che l’Amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario,
  4. Gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno,
  5. I limiti, anche periodici, delle spese che l’Amministratore di sostegno può sostenere con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità,
  6. La periodicità con cui l’Amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

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917 Comments

  1. Egregio Staff,

    Le scrivo in quanto sono stata nominata amministratore di sostegno di mia madre, che si trova in stato vegetativo ricoverata presso una struttura. Io e mia mamma siamo comproprietarie di un immobile in percentuale 242/540 a testa, la parte rimanente, 56/240, è di proprietà in seguito ad eredità ai fratelli di mio padre.
    Vorremmo vendere l’immobile, una vecchia casa che avrebbe bisogno di molte ristrutturazioni e quindi dovrei presentare domanda al giudice.
    Nel contempo dovendo acquistare un’altra casa, pensavo di usare il ricavato della vendita sia mio che di mia madre, intestando il nuovo immobile al 50% a me e al 50% a lei com’è stato per la vecchia proprietà. E’ possibile effettuare un acquisto in questo modo facendolo figurare come una forma di investimento del denaro ricavato dal vecchio immobile?
    Inoltre mi pongo anche un’altra domanda: io e mia mamma abbiamo il conto corrente in comune.
    Quando è stato acceso è stato richiesto il RID e mia madre ha deciso di effettuare l’addebito con le bollette di energia e gas e telefono, utenze a lei intestate.
    L’accordo era che io (avendo anche un conto separato su cui addebito lo stipendio), provvedessi alle rimanenti spese della casa e alimentari.
    Mi chiedo come devo procedere in merito a queste utenze. In teoria mia madre non consuma nulla essendo ricoverata presso una struttura, ma le utenze sono intestate a lei.
    Ovviamente i consumi si sono ridotti passando da due a una persona, però non so se occorre effettuare una voltura delle utenze e addebitarle sul mio conto corrente personale (o eventualmente spegnere il mio conto corrente personale e accreditare lo stipendio sul conto corrente cointestato) oppure se lasciare le cose invariate essendo mia madre titolare delle utenze.
    Inoltre volevo sapere se nella relazione che devo presentare annualmente al giudice, qualora decidessi di accreditare il mio stipendio sul conto corrente cointestato, dovrei indicare anche le mie personali entrate e uscite che sarebbero presenti nell’estratto conto.

    La ringrazio anticipatamente per la risposta che vorrà darmi.
    Distinti saluti.

    Lorena.

  2. Gentile Lorena,
    temo lei sia in una situazione di impasse.
    In quanto amministratore di sua madre non potrà essere beneficiaria di alcun acquisto con importi ricavati della vendita del bene familiare, anche perchè sua madre non ha necessità di acquistare una nuova casa essendo ricoverata in struttura sanitaria. Se il giudice autorizzasse la vendita, le ordinerebbe di accantonare le somme ricavate e di spettanza di sua madre in un deposito da utilizzare in caso di bisogno.
    per quanto rigurda poi i conti correnti mi consenta di consigliarle di scindere ogni rapporto per evitare confusioni indesiderate: sarà così anche più facile definire i rapporti con le utenze (magari dotandosi di apposita autorizzazione del giudice tutelare).
    Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

    Speriamo di esserle stati di aiuto e per darci il suo sostegno le chiediamo di cliccare su mi piace sulla pagina facebook di https://www.amministratoridisostegno.com che trova qui: http://www.facebook.com/amministratoredisostegno
    Grazie mille.
    Cordialità.

    Paola
    Staff Associazione AMMINISTRATORIDISOSTEGNO.COM

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  3. Gentile Staff,
    un mio prozio di 90 anni comincia ad essere non proprio affidabile dal punto di vista emotivo. Questo mio parente è celibe, vive con noi pur risiedendo in una casa di nostra proprietà a spese zero.
    Considerando che egli ha 3 neoplasie in atto, che si autocompensano ma che si stanno manifestando sempre più, abbiamo bisogno di chiedere al nomina dell’amministratore di sostegno per svolgere le funzioni normali di gestione delle spese.
    Siamo gli unici parenti che si prendono “veramente” cura dello zio sin dal 1992 quando purtroppo fu costretto a lasciare casa sua: ora dobbiamo coinvolgere anche il resto della parentela esistente che non se ne è mai preso cura oppure, come vi è scritto nel provvedimento del Tribunale di Modena, si può tralasciare la parentela anche apparentemente disinteressata?
    Dal punto di vista economico, egli possiede dei depositi bancari senza deleghe e ritira personalmente la pensione in posta. In banca, dove anche io sono correntista, non mi possono dare informazioni. Nella domanda per ADS vorrebbero avere un’idea esatta delle cifre economiche che io non ho.
    Come posso fare?
    Grazie per l’attenzione.
    Paolo

  4. Gentile Paolo,
    credo che l’amministratore di sostegno possa essere la scelta più appropriata per dare tutela al suo congiunto: il ricorso potrà spiegare esattamente lo stato di fatto e la situazione familiare lasciando al magistrato designando l’individuazione dei parenti a cui dare notizia e notifica del’avviato procedimento per ADS. Dopo la nomina e l’accettazione, l’Amministratore di Sostegno potrà chiedere agli istituti di credito (ed alle Poste) tutte le notizie sulla situazione economica del beneficiato: nel frattempo si potrà dare al giudice una rappresentazione ipotetica della situazione.
    Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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    Paola
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  5. Salve. Volevo togliermi una curiosità. Per fare l’amministratore di sostegno può bastare il titolo di operatore socio sanitario?
    Se no, quale altra formazione serve?
    Si può lavorare come amministratore di sostegno?
    Grazie mille.
    Distinti saluti.
    Massimo

  6. Gentile Massimo, per lo svolgimento della funzione di Amministratore di Sostegno non è richiesto alcun titolo. Le segnalo però che non è una professione ma un incarico che può essere solo indenizzato forfettariamente in ragione dell’attività svolta, con il rimborso delle spese ma senza un compenso documentato in qualche tariffario: il tutto è lasciato al libero e prudente apprezzamento del giudice tutelare oltre che alle disponibilità del patrimonio del beneficiato.
    Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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    Paola
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  7. Egr. Avvocato,
    avrei un quesito da chiedere circa l’ADS.
    Mia madre è affetta da Sclerosi Laterale Amiotrofica, malattia neurodegenerativa che l’ha resa totalmente incapace di parlare e oramai quasi del tutto anche di muovere gambe e braccia. Ha una grandissima difficoltà a farsi capire e, a differenza di altri malati, anche una leggera lentezza nel comprendere. Vorremmo richiedere la figura di ADS per mio padre che vive con lei (siamo d’accordo sia io che mia sorella), per permettere lo svolgimento delle pratiche burocratiche con asl, inps, comune di roma e quant’altro, con le quali abbiamo spesso a che fare per via della tipologia della malattia. Vorremmo sapere se questo fosse possibile viste le non sempre lucide condizioni mentali di mia madre o se c’è il rischio che il tribunale ci chieda di procedere con l’interdizione, cosa che però a noi non piacerebbe affatto.
    Spero possa aiutarci. Grazie mille.
    Saluti,
    Elisa

  8. Gentile Elisa,
    Lei mi chiede se è certo che l’ADS possa essere nominato per una persona con uno stato di disabilità non reversibile. Bene, io credo che nulla osti alla nomina. La decisione però non può essere prevedibile in modo certo perchè vi sono state linee di pensiero non univoche nel corso del’applicazione della disciplina. Ci sono tribunali dove si nomina l’amministratore di sostegno anche per l’alzheimer ed altri dive si è invece scelta l’interdizione. In veneto ad esempio il tribunale di Venezia ha di fatto quasi abrogato l’interdizione per dare spazio solo all’ads mentre a Padova questo non accade. QUI trova un articolo sull’argomento: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/07/lamministratore-di-sostegno-e-incompatibile-con-lo-stato-vegetativo/
    Per miglior dettaglio sugli ambiti del’ADS, La rinvio a quanto scritto nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team del mio studio e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/
    Cordialità.
    Avv. Alberto Vigani

  9. Preg.mo Avvocato,
    vorrei chiederle, cortesemente, se l’Amministrazione di sostegno, a tutela di un paziente psichico può firmare un ricovero presso una Casa di Cura Accreditata o una Struttura Ospedaliera, oppure se può disporre che lo stesso paziente si ricoveri presso una struttura residenziale specialistica .
    Vorrei delle precisazioni, inoltre, sul ruolo dell’Amministratore di sostegno in relazione ad un Trattamento Sanitario Obbligatorio di cui il paziente necessiti.
    Grazie.
    Cordiali saluti.
    Fabio

  10. Gentile Fabio,
    Le significo che i poteri dell’ADS devono essere esattamente dettagliati nel decreto di nomina, o in successivi provvedimenti, da parte del Giudice Tutelare. Il ricovero del beneficiato è una scelta di grande impatto sui diritti della persona assistita e deve perciò essere sempre autorizzato dal Magistrato.
    La scelta necessitata da motivi di urgenza non può essere disposta in contrasto con la volontà del beneficiato solo con il parere conforme del Giudice, o in difetto su disposzione dell’autorità sanitaria che dispone un TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio), di cui dovrebbe essere resa immediata informazione al giudice competente.
    Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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    Paola
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  11. Egr. Staff,
    sono amministratore di sostegno di mio cognato che ha problemi di natura psichica.
    Il mio compito è quello di amministrare il suo patrimonio, di fornire una quota mensile non inferiore ad euro 350,00 al beneficiario per gli acquisti ordinari di beni mobili o servizi necessari al proprio mantenimento.
    E’ dal mese di agosto che mi occupo di questa amministrazione, e ora mi trovo con un problema che non so come risolvere.
    Mio cognato spende molti soldi non per necessità primarie ma per “vizi” e non compra beni di prima necessità come il cibo. E’ peggiorato il suo stato mentale durante questi mesi e purtroppo è difficile da gestire perchè racconta bugie su bugie e crea dei debiti non certificati. Ho avuto le lamentele da parte dell’amministratore del condominio dove lui abita, per chiasso e per giri di persone non molto pulite. La casa e la sua cura personale lasciano molto a desiderare, chiede da mangiare alla parrocchia …. Tutto questo mi fa molto preoccupare, cosa posso fare io come amministratore di sostegno per lui? Premessa: io abito a 260 km da lui, nel mese di novembre sono dovuta andare da lui sei volte, lui non ha parenti nella sua città e vive solo. Il suo psichiatra mi ha consigliato di chiedere al giudice tutelare il permesso di inserirlo in una casa famiglia o comunità secondo lei è una richiesta che io posso fare per il bene di mio cognato? Ha tentato il suicidio cinque mesi fa, ora è stato ricoverato per un ustione che nessuno sa come se la sia fatta …..Grazie e scusi lo sfogo.
    Distinti saluti.
    Serena.

  12. Gentile Serena,
    le significo che ogni richiesta limitativa della libertà del beneficiato deve essere autorizzato dal Giudice Tutelare come ho scritto QUI.
    In ogni caso può essere comunque opportuno relazionare il magistrato sullo stato dei fatti e rinviare alla sua discrezionalità ogni decisione, magari sottoponendogli alcune ipotesi di soluzione.
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  13. Gentile Staff,
    In famiglia abbiamo purtroppo un grosso problema con mio padre di 82 anni, affetto in particolare da un problema di alcolismo.
    Questo porta anche ad un problema di demenza, di irritazione, spesso grida, minaccia etc..oltreche a defecare ed urinare anche in mezzo alla strada, con disagi evidenti.
    Il tutto si protrae ormai da parecchi anni, e avremmo deciso di presentare domanda come amministratore di sostegno, in modo da privarlo dell’utilizzo della pensione per alimentare il suo etilismo.
    La sua pensione, circa 730 euro, in parte (per 300 euro) la consegna a mia madre per le faccende quotidiane, il resto lo tiene per se, spendendolo appunto in sigarette e bar.
    In questo modo, con l’ADS, saremmo noi a dargli qualcosina, qualche euro al giorno per le sigarette e per qualche uscita al bar, ma senza che abbia tutta la cifra a disposizione.
    Crede che l’amministratore di sostegno possa essre la soluzione adatta per noi?
    La ringrazio per la sua cordiale risposta.
    Ernesto.

  14. Gentile Ernesto,
    concordo con la sua opinione e ritengo che l’ADS possa essere uno strumento per supportare con successo le persone che soffrono di alcolismo. Le segnalo anche quanto abbiamo scritto in questo articolo in tema “Amministrazione di Sostegno ed alcolismo”.
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  15. Gentile Avvocato,
    mia moglie è affetta da una grave infermità fisica e abbiamo presentato ricorso per ottenere la nomina di mio figlio quale amministratore di sostegno, tuttavia il giudice non ha ancora provveduto.
    Ora, vorrei concludere un contratto con cui cedo un terreno edificabile il cui permesso di costruire scadrà a breve; essendo il terreno in comunione tra me e mia moglie devo ovviare al ritardo nella nomina dell’ADS, come posso farlo?
    E’ prevista la possibilità della nomina di un amministratore provvisorio? Se sì, in quali casi?
    La ringrazio in anticipo per la risposta che vorrà darmi, sperando che arrivi in tempo utile.
    Cordiali saluti
    Salvo

  16. Gentile Salvo, la sua domanda è molto ben posta e contiene già molti elementi della risposta che posso darle. segnatamente le preciso che la necessità urgente di alienare un bene in comunione può essere autorizzata fin dalla nomina dell’amministratore di sostegno inserendola fra le motivazioni che devono portare alla nomina predetta.
    Per tal fine vi può anche essere la richiesta di un amministratore di sostegno provvisorio in attesa dell’udienza che porterà alla nomina del definitivo.
    Resta inteso che vi dovrà essere in ricorso la esposizione puntuale ed incontestabile delle necessità dell’urgenza e dell’utilità di tale scelta per il/la futuro/a beneficiato/a.
    Sarà anche opportuno specificare che il profitto della vendita verrà accantonato o reimpiegato a favore della persona interessata dalla procedura.
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    Paola
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  17. Gentile avvocato,
    mio zio è SORDOMUTO dalla nascita e da MOLTI ANNI è ricoverato PRESSO UNA STRUTTURA CHE OSPITA PERSONE CON DIVERSE DISABILITA’;
    Preciso CHE MIA MADRE SE NE E SEMPRE OCCUPATA ED HA AMMINISTRATO I SUOI SOLDI nel suo interesse.
    ORA CI CHIEDONO CHE UNO DI NOI PARENTI SI FACCIA NOMINARE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO.
    Lo ZIO è titolare DI UNA PENSIONE DI ACCOMPAGNAMENTO CHE VERSA INTERAMENTE PER LA RETTA DEL RICOVERO, PERCEPISCE poi UNA PENSIONE DI REVERSIBILTA E LA PENSIONE DI invalido civile.
    ORA LA DOMANDA CHE LE PONGO è QUESTA : ALLA SUA MORTE QUESTI SOLDI A CHI SPETTANO?
    LA RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE PER LA SUA RISPOSTA.
    ISABELA

  18. Gentile Isabela,
    direi che la richiesta dellistituto in merito alla nomina di un amministratore di sostegno per lo zio è del tutto da condividersi. Ciò servira solo a dare veste formale a ciò che sua madre già svolge di fatto da molti anni.
    La nomina di un ADS non avrà poi alcun effetto ai fini ereditari perchè la successione sarà legittima se non vi è stato un precedente testamento dello zio. Erediteranno perciò i suoi discendenti come da Codice Civile.
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    Paola
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  19. Gentile avvocato Vigani, quella che Le descrivo è una situazione abbastanza complessa.
    Mio padre di 62 anni da un paio d’anni ha cominciato ad avere degli strani atteggiamenti(sta via tutto il giorno, la sera si ritira tardi, discorsi sconclusionati, etc). Questi atteggiamenti hanno coinciso con una richiesta continua di denaro.
    Per prima cosa ha svenduto un box auto al prezzo di 40.000 euro( era stimato 60.000 euro) e poi ha fatto fare varie finanziarie a mia madre per altri ed oltre 40.000 euro(non conosco gli importi precisi perché mi tiene all’oscuro di tutto). Inoltre, mia madre possedeva dell’oro accumulato in tutta una vita e minacciandola di pignoramenti ed altro l’ha convinta ad impegnare e vendere tutto(altri 20.000-30.000 euro).
    Secondo mio padre tutti questi soldi sono andati in fumo per colpa del caro vita e delle bollette, ma ciò è assurdo perché in famiglia conduciamo una vita al limite dell’indigenza. Io e mia sorella abbiamo scoperto attraverso il suo telefonino che ha una relazione con una prostituta nigeriana e crediamo fortemente che questi soldi siano stati dati a lei. Mia madre di 65 anni ha visto le foto e letto i messaggi, ma non ha la forza di intraprendere un’azione di alcun tipo e sembra succube dei suoi trucchi ed escamotage per estorcere denaro.
    Mia madre è dipendente pubblica (il suo stipendio oggi è per più della metà in mano alle finanziarie) e lui è disoccupato, seppur proprietario di due immobili che ha comprato trent’anni fa grazie ad una cospicua eredità. Inoltre ha un conto in banca a secco con un fido che va sempre in rosso e che mia madre va a rimpinguare chiedendo prestiti a destra e manca. Ho paura che continuando di questo passo i miei genitori perderanno ogni bene immobile e liquidità, andando dritti nel baratro (mia madre parla spesso di suicidio).
    Mio padre sembra completamente impazzito e fuori dalla realtà, ma la cosa grave è che anche mia madre – sebbene sia conscia della situazione – non riesce a fare nulla per non incrementare gli innumerevoli debiti.
    In pratica credo che se anche lui fosse interdetto, comunque eserciterebbe una coercizione su mia madre spingendola ad indebitarsi. Se può darci un consiglio Le saremo molto grati.
    Saluti Luca

  20. Gentile Luca ho letto della sua situazione familiare e me ne rammarico. Come potrà ben comprendere questa non è però la sede per la trattazione esaustiva di un caso simile e non posso perciò formulare un parere approfondito in merito. Al volo mi viene però da consigliarla di approcciare la questione con professionisti seri e preparati che abbiano tanto una preparazione giuridica quanto siano dotati di competenze in ambito psicologico.
    Di mio posso di certo qui aggiungere che l’Amministratore di Sostegno è stato anche concepito ed utilizzato come rimedio a casi di prodigalità (intesa come inclinazione a spendere con eccessiva larghezza e in modo avventato). Porebbe perciò essere un percorso utile alla sua bisogna.
    Un esempio se ne è già avuto con due recenti provvedimenti del Tribunale modenese (2007 e 2008).

    Per completezza glieli riporto qui di seguito:

    T R I B U N A L E D I M O D E N A (Sezione II° civile)

    R.G. 4253(2007
    Il g.t.

    a scioglimento della riserva che precede,
    rilevato che la beneficiario della procedura è XX, nata a Genova il 5 giugno 1984;

    che la beneficiaria, madre di un figlio di due anni nato da una relazione occasionale intercorsa con tal HH, in sede di interrogatorio, si è mostrata consapevole del motivo della convocazione in Tribunale, evidenziando pure l’utilità di ricevere aiuto da parte di una figura istituzionale, quale un ADS, in grado di evitare il ripetersi degli atti di sperpero patrimoniale da lei recentemente effettuati e sui quali infra;

    che, come è emerso nel corso dell’udienza, la prevenuta, come del resto gli altri sette fratelli, tutti sottratti alla potestà genitoriale, in forza di decreti del Tribunale minorile di Genova, sin dalla primissima infanzia hanno convissuto presso la casa-famiglia della Congregazione mariana delle case della carità posta a Corlo di Formigine; dalla struttura la XX è uscita solo da una settimana per trasferirsi in un appartamento autonomo, sempre a Corlo di Formigine, unitamente al figlio piccolo;

    che la beneficiaria da alcuni anni lavora come commessa e cassiera presso un centro commerciale di Fiorano Modenese, percependo una retribuzione media-mensile di circa € 1.000 mensili;

    che l’apparente normalità di vita della beneficiaria non è completa dato che la stessa ha contratto considerevoli debiti sottoscrivendo ben tre contratti di finanziamento. L’interessata ha precisato che il primo debito è stato contratto onde permettere all’ex fidanzato e padre di suo figlio di acquistare un’autovettura nuova, con l’altro, invece, ha ricevuto la provvista di € 5.000 che ha poi riversato sul medesimo HHi, il quale “l’aveva convinta delle sue necessità finanziarie”. Un ultimo prestito l’ha poi contratto a beneficio della sorella. Il fratello di XX ha precisato che la sorella “contrae debiti a fin di bene”, mentre la responsabile della casa- famiglia ha dichiarato che “XX non riesce a dire di no a certe persone” e non “ha capacità di resistere agli stimoli esterni”;

    che, dai comportamenti tenuti recentemente dalla prevenuta, emerge un’incapacità della stessa a sottrarsi agli stimoli depauperativi esterni laddove gli stessi provengano da persone cui è legata affettivamente (l’ex fidanzato, la sorella) senza peraltro rendersi conto degli effetti pregiudizievoli che tali atti possono comportare a suo carico;

    che dal contegno di XX emerge notevole suggestionabilità, incapacità di resistenza a taluni stimoli esterni, come pure una personalità fragile e dipendente dall’altrui (e più forte) volontà, caratterizzata da una debolezza volitiva di fondo, probabilmente retaggio del suo pregresso doloroso vissuto infantile di abbandono da parte dei genitori risalente alla più tenera età;

    che dal quadro sopradescritto emerge una personalità affetta da prodigalità in persona psichicamente menomata, perchè appunto fragile e debole;

    che la condotta prodigale, di distruzione e sperpero di danaro e ricchezze, può essere dettata tanto da un impulso anomalo, quanto da cattiva capacità di amministrazione, ovvero, da scelta consapevole, eventualmente giustificabile per via delle cospicue dimensioni patrimoniali, ovvero, da abitudine familiare. In tali casi è esclusa alcuna connessione con stati di alterazione di natura patologica. Pur a fronte della varietà delle motivazioni che inducono l’uomo a mantenere una condotta dissipatoria, in prevalenza si ritiene che la prodigalità assuma giuridica valenza, agli effetti della pronuncia di inabilitazione, solo se dettata da un impulso patologico del soggetto;

    che “la prodigalità è un impulso patologico che menoma la capacità del soggetto di valutare il significato economico dei propri atti e che lo spinge allo sperpero”(Cass. 10 febbraio 1968, n. 428, GC, 1968, I, 588; Cass. 4 luglio 1985, n. 4028);

    che, se la condotta prodigale è causa di inabilitazione, sempre che “esponga sé o la famiglia a gravi pregiudizi economici” (art. 415, 2° co., c.c.), ci si chiede se il fenomeno, quando assuma natura e carattere patologico, possa oggi essere sussunto entro l’alveo della nuova misura di protezione;

    che proprio quest’Ufficio, in diversa composizione, ha fornito risposta affermativa al superiore interrogativo, statuendo che: “i comportamenti di dilapidazione del proprio patrimonio personale legittimano la nomina di un amministratore di sostegno solo laddove essi espongano a conseguenze dannose le persone verso cui il beneficiario è responsabile (nella specie; le figlie)” (Trib. Modena, 25 settembre 2006, Deg, 2006, n. 44, 45; GM, 2007, 950, con osservazione di CENDON, La responsabilità verso i propri cari al centro dell’amministrazione di sostegno);

    che la soluzione va condivisa, tenuto conto che il prodigo, sempre che sia affetto da personalità psichicamente alterata, non va ormai più protetto dalla nocività economico-patrimoniale degli atti di sperpero che compie ricorrendo a misura inabilitativa, quanto piuttosto alla duttile versatilità dell’amministrazione di sostegno, che appare la misura più idonea alla tutela della persona in difficoltà “con la minor limitazione possibile della capacità d’agire” (arg. ex art. 1 l. n. 6 del 2004);

    che, pure nella fattispecie data, sono riscontrabili i presupposti normativi della disabilità dal punto di vista mentale, in particolare sotto l’aspetto volitivo della persona, oltre che la “impossibilità di provvedere ai propri interssi” (art. 404 c.c.);

    che gli stessi giustificano un provvedimento di sostegno mirato e del tutto circoscritto alla specifica causa di disabilità;

    che, dal punto di vista economico-patrimoniale, il “sostegno” si compendia nella necessità di evitare il ripetersi di sottoscrizioni di contratti depauperativi per il patrimonio dell’interessata, col chè la Valastro va assistita dall’amministratore di sostegno per il compimento degli atti negoziali importanti impegno patrimoniale per un importo superiore ad € 2.000;
    che sono, perciò, in concreto ravvisabili i presupposti per l’istituzione della misura protettiva dell’amministrazione di sostegno, “con la minor limitazione possibile della sua capacità di agire” (art. 1 l. 9.1.2004, n. 9);

    che, data la residualità dell’interdizione, va applicata la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno quando la stessa, come nella specie, sia in concreto idonea a realizzare la piena tutela del beneficiario (Trib. Modena, 15.11.2004, ord., Giur. it., 2005, 714);
    che, nella scelta dell’amministratore va prescelta persona estranea all’ambiente familiare, entro il quale già sono emersi taluni atti di dilapidazione patrimoniale;
    che va all’uopo nominato il dott. Giuliano Iotti, commercialista, volontario e collaboratore dei servizi sociali del comune di RR, disponibile all’assunzione dell’incarico, nei cui confronti tutti gli informatori e la stessa beneficiaria ripongono fiducia,

    che la medesima sembra essere la persone più idonea alla cura degli interessi personali e patrimoniali del beneficiario,

    NOMINA

    ZZi, nato a H il 4 febbraio 1950 ed ivi residente in Frazione di Magreta, via Vaccai, n. 26, amministratore di sostegno di XX nata a Genova il 5 giugno 1984, con le seguenti prescrizioni:
    1) l’incarico ha durata di anni due decorrente dalla comunicazione di questo decreto;
    2) l’amministratore deve adempiere l’incarico con esclusivo riguardo alla cura dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
    3) l’amministratore assiste la beneficiaria nel compimento degli atti depauperativi aventi un valore superiore ad € 2.000;
    4) l’amministratore deve riferire per iscritto a questo Ufficio entro il mese di febbraio di ogni anno solare circa l’attività svolta a favore del beneficiario e sulle condizioni di vita personali e sociali del medesimo; nello stesso termine è tenuto al deposito del rendiconto
    5) l’amministratore deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, come pure, questo Ufficio, qualora vi sia dissenso con il beneficiario stesso;
    6) l’amministratore è soggetto alle autorizzazioni di cui agli artt. 374, 375 e 376 c.c., per il compimento degli atti indicati ivi indicati.

    DISPONE

    che, a cura della cancelleria, si provveda immediatamente ad annotare questo decreto nel registro delle amministrazioni di sostegno e a darne comunicazione, entro dieci giorni, all’ufficiale dello Stato civile per le annotazione a margine dell’atto di nascita del beneficiario.
    Il presente decreto, riguardando persona che non ha ancora compiuto ottant’anni, è iscritto nel casellario giudiziale (art. 3, 1° co., lett. p), d.p.r. 14.11.2002, n. 313).
    Il decreto è provvisoriamente esecutivo.
    Modena, 20 febbraio 2008

    Si comunichi
    Il g.t.
    (dott. R. Masoni)

    ***

    Il Tribunale di Modena (sent. 21/03/2008) accoglie la domanda, per i seguenti motivi:

    I<

    Per miglior dettaglio sugli ambiti dell’ADS, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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    Paola
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  21. Gent.mo Avvocato, sono amministratore di sostegno di mio padre che ha un conto corrente a Lui intestato presso una Banca.
    Io ho la Delega ad operare sul conto come ADS. SU questo conto appena aperto,viene versata la pensione e vi sono le utenze luce e telefono, queste ultime sono ancora intestate a mè perchè derivano dalla nostra precedente convivenza quando non ero ancora sposato.
    Per motivi pratici (vivo distante dalla sede della banca di mio padre) e di risparmio, utilizzo carta di credito, bancomat e contanti provenienti dal mio cc personale e periodicamente (documentando tutte le spese) mi faccio un assegno per prelevare i soldi dal cc di mio padre.
    Volevo chiedere se: è obbligatorio cambiare l’intestazione delle utenze luce e telefono da me a mio padre?
    Posso continuare ad utilizzare il mio cc per le varie spese e periodicamente prelevarli dal cc di mio padre?
    Tutto questo per evitare doppia carta di credito bancomat etc.
    Grazie, cordiali Saluti.
    Pino

  22. Gentile Pino, salve. lei pone un quesito interessante perchè consente di scrivere su argomento di frequente interesse.
    La questione invero non è se le può o meno utilizzare due conti correnti, ma se ciò possa essere ogegtto di contestazione a fronte della confuzione dei due patrimoni nelal gestione delle spese non documentate.
    Pertanto, sono a segnalarle che la ricostruzione della gestione che è da svolgersi nella relazione annuale deve essere per lo più generica e non richiede una contabilità necessariamente analitica, a meno che non vi sia un possibile contrasto con altri congiunti che si oppongano all’approvazione della relazione finale in ventura morte di suo padre.
    Allo stato mi sembra quindi che la sua condotta sia ben diretta ed aggiungerei solamente la raccomandazione di far combaciare i travasi dal conto corrente paterno con gli importi effettivamente spesi e rendicontati a suo favore.
    Spero di esserle stato utile.
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  23. Gent. mo Avvocato, mio marito è amministatore di sostegno di sua madre che ha l’alzhaimer.
    Purtroppo ha un fratello che se ne frega del problema e non si è mai interessato.
    Siamo in attesa che si liberi un posto in una struttura adeguata, per ricoverarla.
    Volevo sapere, se per legge il fratello è obbligato a contribuire in parti uguali alla differenza che rimane dalla pensione alla retta della struttura ho si può rifiutare.
    Grazie.
    Carla.

  24. Gentile Carla la rinvio alla lettura del’art. 433 che riporto di seguito e che da contezza degli obblighi dei familiari:

    Art. 433 Codice civile

    Persone obbligate: – all’obbligo di prestare gli alimenti sono
    tenuti nell’ordine:
    1) il coniuge
    2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro
    mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
    3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche
    naturali; gli adottanti.
    4) i generi e le nuore;
    5) il suocero e la suocera;
    6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali; con precedenza dei
    germani sugli unilaterali.


    MODALITA’ PER IL CALCOLO DELLA CONTRIBUZION
    E:
    Dal reddito complessivo del parente obbligato vengono sottratte le ritenute, secondo risultanze
    delle certificazioni dei redditi.
    Dal reddito mensile così calcolato viene sottratto eventuale importo mensile relativo al canone
    per locazione o mutuo prima casa fino ad un massimale di € 430,00.
    Dal reddito al netto di canone o mutuo, calcolato come sopra indicato, viene sottratta la “quota
    esente” calcolata secondo i parametri indicati di seguito.
    -Nessuno a carico € 515,00
    -Una persona a carico € 1.030,00
    -Due persone a carico € 1.545,00
    -Tre o più persone a carico € 2.060,0
    Sull’importo così risultante (reddito mensile sottratta la quota esente) si calcola il 25% che
    corrisponde alla quota dovuta dal parente obbligato.

    _______________________________________________
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  25. Gentile avvocato Vigani le scrivo in quanto ho necessità di capire se l’amministratore di sostegno deve essere obbligatoriamente un membro della famiglia del beneficiario o no e se nel caso che le sottopongo sia la scelta corretta.

    Le spiego l’antefatto.

    In questi anni la famiglia di mia moglie si è trovata ad affrontare innumerevoli problemi con mio cognato che in ultima analisi non risulta essere in grado di gestirsi autonomamente.
    3 anni fa venimmo a sapere, per pura caso, che aveva contratto dei fortissimi debiti nonostante vivesse in un appartamento di proprietà regalatogli dal padre e con un lavoro fisso.
    Dopo mesi di estenuante lavoro nel spulciare bollette contratti e quant’altro scoperchiammo il vaso di pandora scoprendo che il soggetto era un bugiardo patologico(potrei paragonarlo ad un bambino di 5 anni pescato con le mani dentro la marmellata) con un appartamento in affitto di cui non pagava l’affitto e con un ammontare di debiti pari a 80.000€.
    Nonostante le insistenze non fummo mai in grado di sapere da lui come aveva speso tutti i soldi per cui si era indebitato (anche con finanziamenti e cessione del quinto dello stipendio) tanto che dovemmo ingaggiare un investigatore privato per vederci chiaro e solo dopo due giorni capimmo l’arcano: LE MACCHINETTE DEL POKER e una vita dissoluta lontano dalle proprie capacità economiche.
    Ovviamente sanammo tutte le pendenze, gli salvammo la casa che stava per essere pignorata, la vendemmo per pagare i debiti e mettendogli i restanti soldi da parte.
    Pagammo luce e gas(che non erogavano più servizio per insolvenza da diversi mesi) e molto altro ancora;insomma lo abbiamo rimesso in piedi, trovandogli un appartamentino in affitto con relativo addebito dello sul conto. Uscimmo da quella storia provati nel fisico, nell’animo e nel conto in banca.

    A distanza di 3 anni per pura coincidenza abbiamo trovato un altro finanziamento di 15.000 euro. Sono bastati poche settimane per scoprire che c’era molto altro e che quello stesso debito lo aveva contratto dopo solo 2 mesi dopo che il nostro intervento aveva sanato la situazione.
    Come se non bastasse è emerso che in questi anni ha pagato solo 2 affitti accumulando ben 13.800 euro di arretrati.
    Le bugie continuano , messaggi di richieste d’aiuto con minacce di suicidio, tecniche di vittimismo verso la madre cardiopatica e la sorella sono ormai il pane quotidiano e siamo tutti piu’ che mai convinti che non può bastare pagargli i debiti. E chissà cosa altro ci manca da scoprire

    Ora,tornando alla mia domanda:
    siamo venuti a conoscenza della possibilità di assegnargli un amministratore di sostegno che possa aiutarlo a gestire le finanze tramite un’amica che lavora come assistente sociale, ma non vorremo mai dover essere noi a caricarci di quest’onere, anche perché viviamo in città differenti e perché ormai provati oltre misura.

    La mia famiglia è stremata, mia moglie è praticamente sul baratro di un esaurimento nervoso ed io voglio trovare una soluzione definitiva a quello che ormai definisco un tumore maligno che ci sta consumando piano piano e contro cui mi sono fatto l’onere di combattere per salvaguardare mia moglie. Ma sono stanco e non riesco più a reggere il peso.

    La ringrazio per l’attenzione che vorrà darmi.
    Andrea

  26. Gentile Andrea,
    l’amministratore di sostegno è nominato preferibilmente fra i familiari, ma può anche essere un estraneo se non si trovano disponibilità in famiglia.
    Spero di esserle stato utile.
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  27. Gent.mo Avvocato , sono Amministratore di sostegno di mia mamma affetta da demenza senile.
    Abito nella stessa abitazione, ma con appartamento separato. Ho un fratello, e volevo sapere se la cura di mia madre spetta anche a lui , oppure il fatto che sono diventato amministratore di sostegno lo esonera da questo problema. Non dovrebbe essere un problema ma un fatto di coscienza, in quanto adesso è lei che ha bisogno di cure.
    La domanda che le pongo è la seguente: può essere quantificato per legge, il tempo che un figlio può o deve dedicare a sua madre in queste condizioni, visto che prende il pretesto che è un dovere dell’amministratore di sostegno?
    Aspetto la sua risposta e la ringrazio anticipatamente.
    Cordiali saluti.
    Edoardo

  28. Gentile Edoardo,
    gli obblighi di cure familiari non sono corecibili anche se i congiunti devono provvedere a dare il loro sostegno alimentare ai sensi e per gli effetti dell’art. 433 del codice civile:

    Art. 433 Codice Civile
    Persone obbligate.

    All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:
    1) il coniuge [ 129 bis, 156 comma 3];
    2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
    3) i genitori [ 279] e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
    4) i generi e le nuore;
    5) il suocero e la suocera;
    6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali [ 439].

    Speriamo di esserle stata utile.
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  29. Salve, ho 38 anni, sono invalido civile all’80 % per la psichiatria. Vorrei essere seguito da un amministratore di sostegno, perchè ho difficoltà a gestire i miei soldi e non riesco a convincere i miei fratelli a dividere l’eredità di famiglia. Vivo in casa di mia zia in comodato d’uso a Bellusco, 20040, ho chiesto al mio psichiatra di farmi avere l’amministratore di sostegno, ma lei mi ha detto che deve parlare prima con l’assistente sociale del CPS di Vaprio d’Adda per sapere come deve fare. Non sono sicuro che lei acceterà la mia richiesta, perchè mio zio Bruno di Milano non è d’accordo sul fatto che io mi faccia seguire da qualcuno. Fino al 2007 ero in socetà con i miei fratelli (un negozio di alimentari) e quando mi sono diviso non mi è stata data la liquidazione, perchè mio zio si è messo d’accordo con mio fratello di non darmi niente, ho dovuto accontentarmi solamente del fatto che lui mi avesse aiutato a sciogliere la socetà, è stato giusto ciò? Poi un’altra volta mi ha fatto firmare una carta della banca con cui ho dato 10000 euro a mio fratello Giuseppe per pagare una tassa del negozio, mi chiedo se tutto ciò è stato corretto. Qiundi non sono in grado di occuparmi dei miei soldi, penso di essere influenzabile al 100 % ed ho paura che mi portino via altri soldi. >
    Giovanni.

  30. Gentile Giovanni,
    può presentare lei stesso ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno: fra i soggetti legittimati alla presentazione della richiesta di nomina di amministratore di sostegno è infatti previsto anche lo stesso “futuro” beneficiario dell’amministrazione di sostegno. L’art. 406 c.c. precisa, anzi, che:

    “Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato”.

    Speriamo di esserle stato utile.
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  31. Egregio Avvocato,
    io, madre (di cui io sono ADS) e mia sorella siamo coinvolti in una “successione ereditaria”.
    Poichè abbiamo deciso che solo mia sorella accetti la successione può un amministratore di sostegno (ADS) eseguire un atto di “rifiuto di una successione”?
    Grazie.
    Simone.

  32. Gentile Simone,
    temo che ogni atto di disposizione patrimoniale debba essere autorizzato, a meno che non sia rimasto nelal disponibilità del beneficiato. Dubito in ogni caso che il giudice tutelare autorizzi un atto che comporterà un depauperamento del soggetto interessato senza alcun correlato vantaggio.
    L’unico caso in cui mi sentirei di assicurare l’autorizzazione alla rinuncia è nel caso di eredità dannosa, ovevro quando i debiti ereditari superano l’attivo.
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  33. Buona sera e complimenti per avere fatto un sito dedicato
    >
    > dal 2007 sono amministratore di sostegno di una mia zia,sorella di mia mamma
    >
    > Mi sono curato di questa zia per tutto questo tempo ed ora lei vorrebbe farmi un testamento per lasciarmi la casa di propieta’ solo a me perche’ sono stato l’unico a seguirla
    >
    > Devo chiedere l’autorizzazzione al Giudice Tutelare o posso procedere da solo contattando il mio notaio?
    >
    > Nelle mansioni che mi competono scritte sul -verbale di udienza-rilasciatomi dal tribunale di Genova,vi e’ scritto che:”posso sottoscrivere qualunque documento o dichiarazione in nome e per conto della beneficiaria ossia mia zia,ove la stessa non sia in grado di sottoscriverla”
    >
    > Ora io ho provato a chiamare il tribunale di Genova per informazioni anche perche al momento risiedo a Torino e vado in Liguria una volta al mese circa ma non ho mai avuto risposta alle telefonate
    >
    > Aggiungo una cosa
    > per vendere un immobile 2 anni fa avevo dovuto chiedere l’autorizzazzione ma questo faceva parte delle mansionistraordinarie non cotate nel verbale in mio possesso
    >
    > Se potete darmi un consigli ne ve ne sarei molto grato
    >
    > Un saluto e complimenti agli ADMIN

  34. Gentile Roberto, per sapere se il suo congiunto possa testare validamente sarà necessario verificare le sue condizioni mentali.
    In risposta al suo quesito le richiamo l’Art. 411 del Codice Civile:

    “…Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore
    dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero
    che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.”

    Le segnalo comunque che il testamento è un atto personalissimo e può esser compiuto solo dal testatore, eventualmente avanti il notaio.
    Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team del mio studio e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

    Speriamo di esserle stati di aiuto e per darci il suo sostegno le chiediamo di cliccare su mi piace sulla pagina facebook di https://www.amministratoridisostegno.com che trova qui: http://www.facebook.com/amministratoredisostegno
    Grazie mille.
    Cordialità.

    Paola
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  35. Gent.mo Avvocato,
    le scrivo perchè vorrei diventare amministratore di sostegno di mio nipote, disabile, di 20 anni. Purtroppo ho scoperto proprio oggi che il padre, soggetto non raccomandabile, ha già avviato la pratica prima di noi. Io e la mia famiglia siamo in procinto di avviarla con un avvocato che abbiamo conosciuto tramite un’associazione di disabili, la paura che abbiamo adesso, però, è che il padre possa ottenerla al posto mio. Le domande che vorrei porle sono quindi: il parere mio ( in quanto zia materna), di mia sorella (purtroppo anche lei disabile e quindi non in grado di potersene occupare direttamente) e dei miei genitori davanti al giudice sarà vincolante, vero? Ovvero, il giudice potrebbe comunque nominare il padre nonostante sia una persona non referenziata dal punto di vista economico ( debiti non pagati, casa pignorata dalla banca ecc) e nonostante il parere contrario della mia famiglia? E il parere di mio nipote ( che è molto influenzabile dal padre) fino a che punto verrà tenuto in considerazione?
    La ringrazio anticipatamente per il suo parere ( la questione è molto complicata come avrà capito ma ho cercato di sintetizzarla il più possibile!)
    Cordiali saluti,
    Monica

  36. Gentile Monica, mi pare che la necessità della nomina dell’ADS per suo nipote sia condivisa in famiglia. In merito alla individuazione della persona da nominare richiamo quanto disposto dalla’rt. 408 del codice civile ove si prevede che

    “La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla
    cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere
    designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità,
    mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di
    gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di
    sostegno diverso.
    Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente,
    la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella,
    il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento,
    atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma
    possono essere revocate dall’autore con le stesse forme.
    Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici
    o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.”

    Ritengo pertanto che, in contrasto fra i familiari, ci possa essere anche la nomina di un soggetto esterno alla famiglia e quindi in eliminazione di ogni reciproco veto.

    Speriamo di esserle stata utile.
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  37. Egregio avv. Vigani, le scrivo per esporle il mio problema e avere un Suo parere.
    Dall’accesso al fascicolo dell’amministrazione di sostegno del Tribunale, i miei zii (il cui padre, ora deceduto, era amministrato da un’altra zia) hanno scoperto che il giudice aveva deliberaato il tetto massimo di spesa mensile per € 1.000. In realtà l’amministratore ha sempre speso il doppio (tetto massimo annuo € 12.000, spese per 3 anni di amministrazione circa € 24.000 annui). Tuttavia, nonostante questa enorme discrepanza, il giudice tutelare ha sempre approvato il rendiconto annuo, seppur presentato senza alcuna pezza giustificativa.
    Ora l’amministrato è deceduto e gli zii stanno scoprendo giri di denaro molto sospetti (oltre all’ADS intendo) quindi vogliono andare a fondo.
    Ho visto che l’art. 412 c.c. prevede un’azione legale per azioni compiute in eccesso rispetto al decreto del giudice … ma si può esperire se il rendiconto è sempre stato approvato (con estrema superficialità) dal giudice???Attendo una Sua preziosa risposta su questo punto.
    REsto in attesa di un Suo parere e La ringrazio molto.
    Cordiali saluti
    Sandra

  38. Gentile Sandra, se vi sono stati degli ammanchi in violazione di legge si può agire per l’accertamento delle correlate responsabilità. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno.
    Speriamo di esserle stata utile.
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    Paola
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  39. Spett.le Avv.to, con la presente vorrei richiedere , se possibile, alcuni nominativi di avvocati specializzati nelle pratiche dell’amministratore di sostegno che operano nell’alto friuli (Tolmezzo (Ud). La richiesta deve essere posta in essere per una persona disabile al 100% (down) (fratello di mia moglie e ricoverato presso una casa di cura).
    >
    > Ringrazio anticipatamente, distinti saluti
    > Andrea Longo
    >

  40. Gentile Andrea, è opportuno che Lei contatti l’Ordine degli Avvocati di Tolmezzo, che saprà per certo darle utili riferimenti.
    Cordialità.
    Staff

  41. Gentile avvocato,
    ho un fratello invalido al 100% per disturbi psichici, che vive con i miei genitori. Anche mia madre soffre di un disturbo psichico, di natura diversa e minore gravità, ma che va accentuandosi con gli anni. A causa di problemi alle gambe, è diventata inoltre sempre meno autosufficiente, e ormai esce di casa solo se accompagnata. Attualmente mio padre si occupa di mandare avanti la casa e della gestione economica, soprattutto nei periodi in cui mia madre è in preda alle crisi depressive. Io vivo in un’altra città, ho un lavoro dipendente e due figli piccoli. Sono terrorizzata all’idea di come gestire la situazione se mio padre dovesse venir meno o avesse a sua volta bisogno di assistenza. Più di tutto ho paura che qualcuno possa approfittarsi di mia madre e mio fratello. Potrei diventare amministratore di sostegno già da ora ? E se mia madre e mio fratello non volessero? La ringrazio anticipatamente e la saluto.
    Stella

  42. Gentile Stella,
    l’istituto dell’Amministratore di Sostegno può esser utile a gestire situazioni come quella che lei ha descritto. Fino a quando vi sarà suo padre presente è però vero che lui potrebbe essere più facilmente nominato ADS in quanto convivente.
    Con il suo consenso, o in difetto con decisione conforme del giudice, potrebbe però esserlo nominato lei stessa. In contrasto fra i familiari, il Giudice potrebbe nominare un esterno.

    Le ricordo il disposto dell’art. 408 del codice civile:

    “La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità,
    mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.
    Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate da ll’autore con le stesse forme.
    Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
    Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo”

    Speriamo di esserle stata utile.
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  43. Gentile avv. Vigani, La ringrazio della Sua risposta.
    Avevo visto che l’art. 412 dava possibilità di agire giudizialmente verso l’ads ma credevo che l’approvazione del rendiconto annuale da parte del Giudice fosse ostativo a qualsiasi azione. Mi sembra di dedurre dalla Sua risposta che cosi non è (francamente però lo trovo un controsenso, perché il giudice non verifica in quella sede i conti e chiede lumi all’ads invece di approvare e basta?).
    Le chiedo infine di fornirmi un’ultima precisazione … è possibile ottenere chiarezza e avanzare lamentele sulle somme spese in sede di approvazione del rendiconto ??
    O per fare chiarezza è necessario proprio fare causa??
    La ringrazio ancora della Sua disponibilità e competenza.
    Cordiali saluti.
    Sandra

  44. Gentile Sandra,
    non è possibile dire se vi siano i presupposti certi per un contenzioso civile vittorioso senza aver prima verificato passo passo quanto compiuto dall’Amministratore di Sostegno. Solo dal’esame dei documenti si potrà accertare se vi è stata attività illecita.
    Sono quindi a consigliarla di rivolgersi ad un legale che la assista nella disamina del caso concreto e la coadiuvi nelle decizioni da assumere. In merito all’ultimo quesito resto perplesso: non saprei cosa dirle in merito ad una lamentela di cui non comprendo il destinatario, il fine e l’utilità.
    Rinvio perciò a Lei ogni valutazione sul punto.
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  45. Egregio Avvocato,
    mio padre è affetto da una demenza da diversi anni ed a seguito di una eredità è necessaria la sua firma.
    Purtroppo lui non parla,cammina a fatica e non è più in grado di firmare così mi è stata proposta come soluzione di diventare ADS.
    Vorrei sapere se una volta che il giudice tutelare viene a vedere mio padre per verificare la situazione egli può rifiutare la nomina di un ADS e procedere automaticamente per un interdizione o comunque se può obbligarmi a procedere per quella strada.
    Inoltre volevo sapere se ADS deve fare obbligatoriamente un inventario dei beni e un rendiconto annuale al giudice come sembra essere previsto per la figura del tutore.
    Grazie per l’attenzione e distinti saluti
    Luca

  46. Gentile Luca, in presenza di deficit quali quelli descritti, credo che la nomina di un Amministratore di Sostegno possa essere una soluzione alle sue necessità.
    L’utilizzo totalizzante del’ADS in sostituzione di interdizione ed inabilitazione varia di tribunale in tribunale. Mi viene però da dire che al più vi sarà il rigetto del ricorso e non l’interdizione d’ufficio.
    la relazione annuale è poi richiesta, ma essa può essere molto semplice e riepilogativa, come quella che trova in esempio QUI : https://www.amministratoridisostegno.com/2009/12/relazione-dellamministratore-di-sostegno-al-giudice/.

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  47. Gentile Avvocato,
    ho un nonno di 97 anni che nonostante sia ancora in grado di intendere e di volere non riesce più a gestire i suoi soldi e il suo patrimonio. Io e mia sorella pensavamo di richiedere per lui un amministratore di sostegno. Purtroppo però, a causa di alcuni conflitti accaduti negli ultimi anni nessuno in famiglia vorrebbe essere nominato suo amministratore di sostegno. Esiste un albo degli amministratori di sostegno? Noi preferiremmo che fosse il Giudice a designare come amministratore di sostegno una terza parte al di fuori della famiglia. E’ possibile fare questa richiesta in sede di ricorso? Oppure se esiste un albo degli amministratori di sostegno potremmo preventivamente contattarli e designare noi stessi una terza parte.
    Grazie
    Paola

  48. Gentile Paola,
    nulla osta a nominare un amministratore di sostegno in tali frangenti. L’amministratore di sostegno viene nominato preferenzialmente fra i familiari, ma quando questi non sono disponibili vi può essere anche la nomina di un esterno: egli può essere un professionsita o una persona che ha sostenuto un corso di formazione. La disponibilità varia da tribunale a tribunale e quindi consiglierei di chiedere informazioni alla cancelleria del tribunale competente. Si può sempre proporre in ricorso il soggetto designato, precisando che c’è il consenso dei familiari e le qualifiche che ne sostengono il curriculum.
    Speriamo di esserle stati utili.
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  49. Buongiorno e complimenti per il sito! Mi chiamo Angela Odorisio e sono figlia unica nonchè ADS di mia madre dal 23.09.2010. Volevo porre un paio di quesiti:
    1) devo presentare il rendiconto annuale: posso presentarlo dal 23.09 o lo debbo rendicontare per tutto l’anno? Lo chiedo perchè durante i mesi precedenti la nomina (peraltro richiesta nel gennaio 2010!), data l’impossibilità di mia mamma di operare, ho effettuato diverse operazioni sul c/c: pagamenti di artigiani per lavori eseguiti sull’abitazione che abbiamo in comproprietà, prelievi vari, ecc.
    2) ho fatto un’istanza al Giudice Tutelare per avere la possibilità di svincolare una cifra attualmente investita ed intestata a mia madre che permetterebbe a me e alla mia famiglia di acquistare un’abitazione accendendo un mutuo più ragionevole; la risposta del Giudice è stata che la legge non prevede donazioni (ripeto sono figlia unica); premetto che le entrate della mamma coprono abbondantemente la retta della casa di riposo, dove non le manca assolutamente nulla ed inoltre resterebbe comunque sempre l’abitazione in comproprietà con la sottoscritta (75% la mamma e 25% a me).
    Ringrazio anticipatamente e restando in attesa di una sua cortese risposta porgo cordiali saluti.
    Angela Odorisio

  50. Gentile Angela,
    grazie per i complimenti che sono sempre graditi. Molto del merito va all’Associazione che cura e gestisce il sito.
    In merito al periodo da relazionare le preciso che esso decorre dalal data dell’acecttazione, e non da momento pregresso.
    In riferimento al parere negativo del giudice non posso aggiungere nulla: non vi è interesse della beneficiata a disfarsi di aprte del suo aptrimonio, che un domani potrebbe esserle necessario per esigenze di vita.
    Il magistrato pertanto non poteva decidere diversamente poichè l’attività autorizzabile all’amministratore di sostegno è da vedersi con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario..
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