ADS: QUANDO E COME LA LIBERTA’ MATRIMONIALE DEL BENEFICIARIO PUO’ ESSERE LIMITATA?
La Corte di legittimità interviene su una materia, quella dei diritti personalissimi del beneficiario di AdS, per la quale non vi è una limitazione aprioristica della norma: con la sentenza Cassazione 11 maggio 2017 n. 11536, per la prima volta statuisce che in determinate fattispecie concrete, sia pur eccezionali, vi può essere una valutazione in tutela dell’interesse del beneficiario che porti alla limitazione della libertà matrimoniale da parte del Giudice Tutelare.
La problematica di cui alla sentenza sottoposta a ricorso per cassazione individua la condotta di abbandono nel non aver segnalato agli organi di riferimento la necessità di un immediato ricovero dell’amministrata in una struttura protetta, riconducendo poi tale condotta a colpa, dovuta a difetto di diligenza e prudenza, piuttosto che a dolo (e dunque prosciogliendo l’imputato); la decisione non si pone però il problema di individuare una posizione di garanzia dell’amministratore di sostegno rispetto al soggetto amministrato, dandola per scontata in base alla contestazione.
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