GUIDA BREVE: AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell’ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello di affiancare il soggetto la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa.
Citando proprio l’art 1 della Legge 6/2004 si può dire che si tratta di un nuovo istituto di protezione avente la funzione di “tutelare … le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire“.
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Riferimenti legislativi
Legge n. 6/2004
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A chi è rivolta la nuova legge istitutiva dell’Amministratore di Sostegno
A tutte le persone che per effetto di una menomazione sia fisica che psichica si trovano nell’impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati) e che non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana.
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Finalità della legge
Tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente in grado di andare incontro alle loro esigenza, anche aiutandole ad affrontare problemi concreti (come acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro).
Per questa ragione il ricorso per la nomina dell’amministrazione di sostegno deve specificare l’atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l’assistenza.
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Chi può fare la richiesta (ricorso)
Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare, in alcuni casi anche senza avvocato, da:
- beneficiario (persona interessata), anche se incapace;
- familiari entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle,nonni, zii, prozii, nipoti, cugini;
- gli affini entro il 2° grado: cognati, suoceri, generi, nuore;
- il Pubblico Ministero;
- il Tutore o Curatore.
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Chi deve fare la richiesta (ricorso)
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona, venuti a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di ammininistrazione di sostegno, sono obbligati ad proporre il ricorso al Giudice Tutelare.
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Quando fare la richiesta (ricorso)
Per chiedere la nomina di un amministratore non è sufficiente che la persona sia incapace: occorre che vi sia pure un interesse attuale e concreto al compimento di atti per i quali è necessario l’amministratore di Sostegno e che l’interessato non potrebbe compiere da solo.
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A chi fare opposizione al ricorso
Alla Corte d’Appello a norma dell’art. 739 cpc; contro il decreto della Corte d’Appello alla Cassazione.
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A chi rivolgersi
Per informazioni direttamente al Tribunale di competenza o allo Sportello ADS presente presso i vari Tribunali, attraverso la posta elettronica.
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A chi indirizzare la richiesta (ricorso)
Il ricorso deve essere presentato al Giudice Tutelare (esempio del ricorso si ritira presso il Tribunale stesso o può essere scaricato dal sito) del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero).
Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione) invece non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla residenza).
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Durata dell’incarico
La durata dell’incarico di Amministratore di Sostegno può essere a carattere:
- temporaneo,
- indeterminato,
vedi art. 405 comma 5 n. 2 del Codice Civile.
Il decreto emesso del Giudice decide la durata dell’incarico e i poteri attribuiti all’Amministratore di Sostegno. Detto decreto viene annotato nei registri di stato civile del comune di residenza e di nascita del beneficiato a margine del suo atto di nascita. Il decreto che dispone l’Amministrazione di Sostegno e delimita i poteri dell’ADS può sempre essere modificato per esigenze che si manifestino nel corso della vita del soggetto interessato.
L’amministratore di sostegno, dopo la nomina, presta il giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza e da quel momento può iniziare a svolgere la sua funzione. L’amministrazione di sostegno può sempre essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti che la hanno necessitata o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.
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Poteri dell’amministratore e limiti del beneficiario
I poteri dell’amministratore di sostegno, vengono plasmati dal decreto di nomina (emesso dal Giudice Tutelare) nel quale vengono definiti gli atti specifici che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti in assistenza. Il giudice con la sua decisione deve proteggere la persona, i suoi bisogni e rispettare le sue richieste nei limiti della tutela della persona stessa. A seguito dell’istituzione della misura di protezione, il beneficiario conserva in ogni caso una sfera di capacità, con riguardo a due categorie di atti: – gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.) – gli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni.
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Cosa contiene il decreto di nomina
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere:
- Le generalità della persona beneficiaria e dell’Amministratore di sostegno,
- La durata dell’incarico che può essere anche a tempo indeterminato,
- L’oggetto dell’incarico e degli atti che l’Amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario,
- Gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno,
- I limiti, anche periodici, delle spese che l’Amministratore di sostegno può sostenere con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità,
- La periodicità con cui l’Amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
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Buonasera sono stato incaricato dal GT come ADS di mia madre disabile e sul mandato cè scritto che posso operare sul banco posta anche home banking da casa in modo da evitare file e possibili contagi dal covid19 ed è una cosa buona, ma le poste italiane si rifiutano di autorizzarmi ad operare online e di andare direttamente allo sportello….chi ne sa qualcosa? grazie
Rispondi
Salve Sergio,
le Poste Italiane ritengono sovente che gli ordini del giudice per loro non valgono. Si rivolga ad altra banca e faccia trasferire tutto dove non le fanno problemi.
Cordialità.
Paolo Pavoncello
Staff Associazione Amministratori di Sostegno
https://www.amministratoridisostegno.com
Rispondi
Salve.
Alla documentazione del bilancio annuale va applicata la marca da bolLO? Se sì di che valore.
Distinti saluti.
Leonardo
Rispondi
Salve Leonardo,
con il deposito telematico non serve la marca da 27 euro.
Cordialità.
Paolo Pavoncello
Staff Associazione Amministratori di Sostegno
https://www.amministratoridisostegno.com
Rispondi
sono un amministratore di sostegno, avendo il fratello ricoverato in ospedale da parecchio tempo,necessitano spesso trasferte per cambio biancheria ecc, in più dobbiamo fare io e le sorelle il tampone molecolare del costo di 60 euro ogni volta che ci alterniamo per fare assistenza.
posso dedurre questi costi facendo prelievi con bancomat e tenere tutte le ricevute?
grazie
Rispondi
si.
Cordialità.
Paolo Pavoncello
Staff Associazione Amministratori di Sostegno
https://www.amministratoridisostegno.com
Rispondi
Salve, sono Amministratore di sostegno di mia mamma, chiedevo gentilmente se sono obbligata A dare una copia Del decreto nomina del giudice e copia Rendiconto Patrimoniale annuale ai parenti. Purtroppo ci sono sono delle Pressioni da parte loro. Ci sono delle tutele per gli Amministratori. Grazie mille
Rispondi
Salve,
consegni copia decreto.
Puoi scaricare gratis la TERZA edizione della “Guida Breve all’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO” e in formato E- book (PDF) cliccando QUI https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Guida_Breve_amministrazione_di_sostegno.pdf
Cordialità.
Paolo Pavoncello
Staff Associazione Amministratori di Sostegno
Rispondi
BUONGIORNO,
SONO A.D.S. DI MIA SORELLA E AVREI LA NECESSITA’ DI CAMBIARE AUTO, POSSO INTESTARLA A LEI PER USUFRUIRE DELLA LEGGE E DELLE AGEVOLAZIONI 104?
MIA SORELLA NON E’ PIU’ FISCALMENTE A CARICO MIO PERCHE’ PERCEPISCE LA REVERSIBILITA’ DIO MIO PADRE.
SALUTI.
Rispondi
Salve,
chieda autorizzazione al giudice.
Adesso hai l’occasione di scaricare gratis la TERZA edizione della “Guida Breve all’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO” e in formato E- book (PDF) cliccando QUI https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Guida_Breve_amministrazione_di_sostegno.pdf
Cordialità.
Paolo Pavoncello
Staff Associazione Amministratori di Sostegno
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Salve, quali sono i diritti dei familiari Dell amministrata? E’ possibile richiedere i rendiconti delle Spese?
Rispondi
Salve,
NO.
Adesso hai l’occasione di scaricare gratis la TERZA edizione della “Guida Breve all’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO” e in formato E- book (PDF) cliccando QUI https://www.amministratoridisostegno.com/wp-content/uploads/Guida_Breve_amministrazione_di_sostegno.pdf
Cordialità.
Paolo Pavoncello
Staff Associazione Amministratori di Sostegno
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Buongiorno, sono amministratore di sostegno di mia madre e devo chiedere autorizzazione al giudice tutelare per l’incasso della sua parte di una assicurazione stipulata a suo tempo da mio papà, mancato lo scorso febbraio.
Posso depositare io stessa l’istanza per la richiesta di autorizzazione presso il tribunale competente? O devo rivolgermi ad un avvocato?
Nel qual caso, potete darmi un’idea dei costi?
grazie
Rispondi
Salve Solly,
se vi sono i requisiti in patrocinio a spese dello stato, si rivolga ad un avvocato.
Cordialità.
Paolo Pavoncello
Staff Associazione Amministratori di Sostegno
https://www.amministratoridisostegno.com
Rispondi
Salve, devo consegnare il rendiconto annuale. È la prima volta che lo faccio. Posso mandarlo via raccomandata a.R.?.Dove mi chiedono il domicilio posso mettere quello di casa o quello della RSA dove risiede?grazie per l’attenzione
Rispondi
Salve,
via telematica.
Domicilio RSA
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Cordialità.
Paolo Pavoncello
Staff Associazione Amministratori di Sostegno
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Salve,
Sono l’amministratore di sostegno di mio papà, purtroppo è mancata mia zia e per la successione serve un autodichiarazione sulla composizione del nucleo familiare, posso firmarla io a suo nome come amministratore di sostegno?
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Salve Alessia,
di solito il giudice assegna al beneficiario un borsellino mensilo per le spese correnti e non documentate. In ogni caso, qualora non fosse precisato nel provvedimento attributivo dei poteri dell’ADS, direi che basta specificare quello che Lei ha scritto nel questito.
La relazione vale per anno effettivo, quindi da agosto a agosto.
Cordialità.
Paolo Pavoncello
Staff Associazione Amministratori di Sostegno
https://www.amministratoridisostegno.com
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